Chi può richiederlo | Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.
Con riguardo alle copie autentiche, si rendono note le seguenti modifiche legislative ex Art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la Legge n.114/2014, riguardanti i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del Giudice:
“1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente;
« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;
[omissis] 1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
[omissis] Dalla trascritta norma si evince che, dal 25 giugno 2014, ai soggetti indicati e, tra questi, gli avvocati, viene attribuito il potere di autentica per gli atti e i provvedimenti esistenti nel fascicolo informatico di un determinato procedimento; l’avvocato quindi, visionando il fascicolo informatico attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia o tramite il servizio POLISWEB, potrà “salvare” (download) sul proprio computer l’atto o il provvedimento da utilizzare, ad. es., per una notifica, potendo egli stesso attestarne la conformità ai sensi della norma citata con l’ulteriore vantaggio di non dover pagare i diritti.
La disposizione sopra trascritta non si applica agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice. |
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