Per l’esecuzione presso terzi è competente il Giudice di Palermo, luogo dove risiede il terzo debitore. Il pignoramento va richiesto all’ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale di Palermo.
Il creditore deve depositare, entro 30 giorni dalla consegna da parte dell’ ufficiale giudiziario, copie conformi del processo verbale, del titolo esecutivo e dell’atto di precetto nella cancelleria del Tribunale competente.
Quando il creditore procedente deposita in cancelleria l’atto di pignoramento verso terzi la stessa provvede alla formazione del relativo fascicolo.
Entro il giorno prima dell’udienza il creditore procedente deve depositare: - il titolo esecutivo e il precetto
- il contributo unificato (se dovuto)
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