Come si richiede e documenti necessari | L’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore procedente l’atto di pignoramento notificato e la relativa nota di trascrizione restituita dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore procedente deve depositare in cancelleria, a pena di inefficacia del pignoramento, copie conformi di tali atti, nonché del titolo esecutivo e del precetto, entro 15 giorni dalla consegna effettuata dall’ufficiale giudiziario.
Soltanto ai fini del deposito del pignoramento la conformità’ degli atti in questione è attestata dall’avvocato del creditore procedente.
Qualora la trascrizione del pignoramento venga richiesta, ex art. 555, u.c., c.p.c., dal creditore procedente, quest’ultimo deve depositare in cancelleria la relativa nota non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
A decorrere dal 31/03/2015, il deposito in cancelleria dell’atto di pignoramento e degli atti di cui sopra deve avere luogo esclusivamente con modalita’ telematiche. |
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