Sono considerate tardive le domande depositate oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive, si svolge nelle stesse forme delle tempestive di cui all’art. 95 legge fallimentare.
L’istanza tardiva può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita. |